Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due Consiglieri.
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d’età.
Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
L’avviso di convocazione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché del relativo ordine del giorno, è inviato, con qualunque mezzo scritto idoneo a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l’avviso è inviato almeno tre giorni prima.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del consigliere che ne fa le veci.
Sono adottate a maggioranza dei componenti le delibere di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a),d),f), j),l) e p).
Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente o dal Consigliere che ne fa le veci e dal segretario verbalizzante.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore, i componenti del Comitato scientifico e il Revisore Unico.