Articolo 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dal Fondatore.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione il fondatore procede all’individuazione dei componenti con l’assenso dei 4/5 dei capigruppo del Consiglio Comunale; alla terza riunione dei Capigruppo si procede con l’assenso della maggioranza e l’indicazione di un nominativo segnalato dalla minoranza.
I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere confermati per un massimo di due volte.
In caso di dimissioni e cessazione dalla carica, il Fondatore che aveva nominato il Consigliere cessato provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
Il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.