Articolo 7 – Partecipanti
Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, si impegnano a versare in via continuativa un contributo annuale al fondo di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Partecipante è attribuita con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.
I Partecipanti sono esclusi con delibera del Consiglio di Amministrazione in caso di:
- inadempimento degli obblighi assunti;
- condotta incompatibile con finalità della Fondazione;
- messa in liquidazione;
- dichiarazione di fallimento e apertura di procedure concorsuali.
I partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.
I Partecipanti che sono stati esclusi o che non hanno esercitato la facoltà di recesso non possono ripetere le erogazioni effettuate