Articolo 16 – Revisore unico
E’ nominato dal Fondatore tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili.
Resta in carica tre anni e può essere confermato.
Il Revisore unico è organo di controllo contabile. Vigila sulla gestione economico-patrimoniale della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
Il revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Al Revisore unico verrà corrisposto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo tariffa professionale vigente.