Articolo 13 – Presidente
Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.
Resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. Può essere confermato.
Ha la rappresentanza legale della Fondazione e può rilasciare procure.
Cura i rapporti con istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione .Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del consiglio successiva alla loro adozione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere da lui di volta in volta delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano di età.